La diffamazione e l'offesa all'onore secondo il diritto svizzero
La tutela dell'onore in diritto svizzero: diffamazione, calunnia, insulto, prove liberatorie e vie di ricorso secondo gli art. 173-178 CP e l'art. 28 CC.
Ultimo aggiornamento : 2026-03-26
Introduzione
Il diritto svizzero protegge l'onore delle persone con disposizioni penali (art. 173-178 CP) e civili (art. 28 CC). La diffamazione, la calunnia e l'insulto costituiscono reati penali perseguiti su denuncia. La protezione civile consente inoltre di ottenere la cessazione dell'offesa e dei danni.
Difamazione (art. 173 CP)
L'art. 173 cp., paragrafo 1, punisce chi, rivolgendosi a un terzo, abbia accusato una persona o gettato su di essa il sospetto di avere una condotta contraria all'onore, o di qualsiasi altro fatto che possa pregiudicare la sua considerazione. La pena è una multa di 180 giorni ammenda al massimo.
La diffamazione comporta tre elementi: un'affermazione di un fatto offensivo per l'onore, una comunicazione a un terzo e il carattere offensivo per l'onore. I fatti presunti devono essere fatti concreti e verificabili, non semplici giudizi di valore.
Le prove liberatorie (art. 173 cp., paragrafi 2-3)
L'imputato non incorre in alcuna pena se dimostra che le accuse da lui formulate o diffuse sono conformi alla verità (prova della verità, art. 173 cp., paragrafo 2). Non incorre in alcuna pena neppure se dimostra di avere avuto buone ragioni per credere alle sue affermazioni (prova della buona fede, art. 173 cp., paragrafo 3).
La prova liberatoria non è ammessa se l'imputato ha agito senza interesse legittimo o principalmente con l'intento di dire del male di altri (art. 173 cp., paragrafo 4).
Calunnia (art. 174 CP)
L'art. 174 CP punisce chi, conoscendo la falsità delle sue affermazioni, abbia accusato una persona o gettato su di essa il sospetto di avere una condotta contraria all'onore. La calunnia è una forma aggravata di diffamazione: l'autore sa che le sue affermazioni sono false. La pena è una pena privativa della libertà di tre anni al massimo o una multa.
A differenza della diffamazione, la prova liberatoria non è possibile in caso di calunnia.
L'insulto (art. 177 CP)
L'art. 177 CP punisce chi, in qualsiasi altro modo, abbia aggredito l'onore altrui con parole, scritte, immagini, gesti o azioni. L'insulto è un'infrazione sussidiaria che copre le violazioni dell'onore non rientranti nella diffamazione o nella calunnia: insulti, gesti osceni, ecc.
La persecuzione
Queste infrazioni sono perseguite su denuncia (art. 178 CP). Il termine per la presentazione di una denuncia penale è di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il lesato ha avuto conoscenza dell'autore dell'infrazione (art. 31 CP). Trascorso questo termine, il diritto di denuncia è perduto.
La via civile (art. 28 CC)
Indipendentemente dalla via penale, la vittima può agire per via civile sulla base dell'art. 28 CC. Le azioni possibili sono:
- Azione in prevenzione di un'offesa imminente
- Azione in cessazione di un'offesa attuale
- Azione in constatazione del carattere illecito dell'offesa
- Danni e interessi (art. 41 CO) e torto morale (art. 49 CO)
Il diritto di risposta (art. 28g-28l CC) consente alla persona direttamente interessata da una presentazione di fatti in un mezzo di comunicazione di chiedere la pubblicazione di una risposta.
Le offese su Internet e sui social network
Le pubblicazioni su Internet e sui social network sono soggette alle stesse regole delle pubblicazioni tradizionali. Una pubblicazione diffamatoria su un social network costituisce un'offesa all'onore punibile; il carattere pubblico e la portata della diffusione possono costituire circostanze aggravanti.
Conclusione
Il diritto svizzero offre una doppia protezione contro le offese all'onore: penale e civile. Il termine di denuncia di tre mesi in materia penale è un termine cruciale. Le pubblicazioni online sono soggette alle stesse regole delle pubblicazioni tradizionali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra diffamazione e calunnia nel diritto svizzero?
La calunnia (art. 174 CP) è una diffamazione o l'autore sa che le sue accuse sono false.
Possiamo difenderci provando la veridicità delle accuse?
Sì, per diffamazione (art. 173 comma 2 CP) La prova della verità o della buona fede libera l'imputato, mentre la prova liberatoria non è ammessa in caso di calunnia.
Qual è il termine per presentare una denuncia per diffamazione?
Tre mesi dalla conoscenza dell'autore dell'infrazione (art.
Nota della redazione
Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.
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