Diritto generale5 min di lettura2026-05-01

La tutela in Svizzera: tipi e condizioni

Guida completa sulla tutela in diritto svizzero: tutela di accompagnamento, di rappresentanza, di cooperazione e di portata generale secondo gli **art. 390-399 CC**.

Ultimo aggiornamento : 2026-05-01

La curatela: uno strumento di protezione degli adulti

Il diritto svizzero della protezione dell'adulto è stato profondamente riformato nel 2013. L'ex sistema di tutela è stato sostituito da un regime di curatela su misura, più rispettoso dell'autonomia della persona interessata. Gli art. 390-399 del Codice civile (CC) regolano i diversi tipi di curatela.

Le condizioni generali (art. 390 CC)

L'art. 390 al. 1 CC prevede che una curatela sia istituita quando una persona maggiorenne si trova nella impossibilità di assicurare da sola la salvaguardia dei propri interessi a causa di una deficienza mentale, disturbi psichici o un altro stato di debolezza che influiscono sulla sua condizione personale. La misura deve essere necessaria e proporzionata: il principio della sussidiarietà richiede che si pronunci una curatela solo se l'aiuto informale (famiglia, prossimi, servizi sociali) è insufficiente.

L'art. 389 CC consacra i principi di sussidiarietà e proporzionalità: l'autorità per la protezione dell'adulto (APEA) deve ordinare una misura solo se essa è indispensabile ed adatta alla situazione concreta della persona.

I quattro tipi di curatela

La curatela d'accompagnamento (art. 393 CC)

La curatela d'accompagnamento è la misura meno vincolante. È istituita quando la persona interessata ha bisogno di un sostegno per compiere certi atti della vita quotidiana (procedimenti amministrativi, gestione della posta, ecc.). Il curatore non ha alcun potere di rappresentanza: consiglia e assiste, ma la persona conserva la piena capacità d'agire. Questa misura si basa sul consenso della persona interessata.

La curatela di rappresentanza (art. 394-395 CC)

L'art. 394 CC prevede la curatela di rappresentanza quando la persona non può compiere certi atti e deve essere rappresentata. Il curatore agisce a nome della persona nei campi definiti dall'APEA (gestione finanziaria, procedimenti giuridici, cure sanitarie, ecc.). L'art. 395 CC specifica che l'APEA può privare la persona dell'accesso a certi suoi beni se ciò è necessario per proteggere i suoi interessi.

La curatela di rappresentanza può essere limitata ad atti specifici o estesa all'intera gestione patrimoniale, in base ai bisogni della persona.

La curatela di cooperazione (art. 396 CC)

L'art. 396 CC istituisce la curatela di cooperazione. In questo caso, certi atti giuridici della persona interessata sono subordinati al consenso del curatore. La persona conserva la capacità d'agire, ma non può compiere gli atti designati dall'APEA senza il consenso del curatore. Questa misura è appropriata quando la persona è in grado di agire ma rischia di prendere decisioni dannose ai suoi interessi.

La curatela di portata generale (art. 398 CC)

L'art. 398 CC prevede la curatela di portata generale, che è la misura più estesa. È riservata ai casi in cui la persona ha un bisogno duraturo di assistenza in tutti i campi della sua vita e si trova nella incapacità totale di gestire le proprie faccende. La persona è privata dell'esercizio dei propri diritti civili. Questa misura sostituisce l'antica tutela e può essere pronunciata solo in ultima istanza.

La combinazione delle misure (art. 397 CC)

L'art. 397 CC permette all'APEA di combinare i diversi tipi di curatela per creare una misura su misura, adatta ai bisogni specifici della persona. Ad esempio, una curatela di rappresentanza per la gestione finanziaria può essere combinata con una curatela di cooperazione per le decisioni mediche.

La procedura davanti all'APEA

La richiesta di curatela può essere depositata dalla persona interessata stessa, da un parente o da chiunque abbia un interesse legittimo. L'APEA può anche prendere iniziative di propria iniziativa. La persona interessata deve essere ascoltata personalmente (art. 447 CC) e può farsi assistere da un mandatario. L'APEA può ordinare una perizia medica se necessaria.

La decisione dell'APEA può fare oggetto di ricorso presso il tribunale cantonale competente entro trenta giorni (art. 450 CC).

Il ruolo e gli obblighi del curatore

Il curatore è designato dall'APEA. Deve esercitare la sua missione nell'interesse della persona protetta e rispettare, nella misura del possibile, i suoi desideri (art. 406 CC). Rende regolarmente conto della propria gestione all'APEA (art. 411 CC) ed è tenuto a ottenere il consenso dell'APEA per certi atti importanti (art. 416 CC), come la vendita di immobili o la conclusione di contratti a termine.

Domande frequenti

Chi può richiedere l'assistenza curatoriale per una persona?

La richiesta può essere presentata dalla persona stessa, da un parente o da qualsiasi persona avente un interesse legittimo. L'APEA può anche prendere iniziative di propria iniziativa. La persona interessata sarà ascoltata (art. 447 CC).

L'assistenza curatoriale elimina la capacità di agire?

Non necessariamente. Solo la tutela di portata generale (art. 398 CC) priva la persona dell'esercizio dei suoi diritti civili. Gli altri tipi di tutela conservano in tutto o in parte la capacità d'agire.

Si può contestare una decisione di tutela?

Sì. La decisione dell'APEA può essere impugnata presso il tribunale cantonale competente entro un termine di trenta giorni (art. 450 CC).

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Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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