Diritto degli stranieri5 min di lettura2026-03-06

Rinvio ed espulsione: diritti e rimedi

Il rinvio e l'espulsione in diritto svizzero: distinzione tra misure amministrative e penali, diritti della persona interessata e vie di ricorso secondo la LEI e il CP.

Ultimo aggiornamento : 2026-03-06

Introduzione

Il diritto svizzero prevede due tipi di misure di allontanamento degli stranieri: il rinvio amministrativo, disciplinato dalla LEI, e l'espulsione penale, introdotta nel 2016 nel Codice penale. Queste misure hanno fondamenti, condizioni e conseguenze diverse. In entrambi i casi, la persona interessata dispone di diritti e vie di ricorso.

Il rinvio amministrativo (art. 64-64f LEI)

Condizioni

L'art. 64 cpv. 1 LEI prevede che le autorità competenti emettano una decisione di rimpatrio quando lo straniero non ha un permesso di soggiorno mentre è tenuto a farlo, quando le condizioni d'ingresso non sono più soddisfatte o quando l'autorizzazione è revocata o non è stata prorogata.

Il rinvio è la conseguenza naturale del rifiuto o della revoca di un permesso di soggiorno. Viene ordinato dall'autorità cantonale competente ed eseguito dalle autorità cantonali di polizia.

Il divieto d'ingresso (art. 67 LEI)

Il SEM può pronunciare un divieto d'ingresso contro lo straniero rimpatriato, per un periodo massimo di cinque anni in linea di principio, o più lungo se la persona costituisce una grave minaccia per la sicurezza (art. 67 cpv. 3 LEI). Il divieto d'ingresso impedisce ogni ritorno in Svizzera durante il suo periodo di validità.

Detenzione in attesa di rinvio (art. 76-78 LEI)

Per assicurare l'esecuzione del rinvio, l'autorità può ordinare la detenzione amministrativa (art. 76 LEI). La detenzione deve essere confermata da un giudice entro 96 ore (art. 80 cpv. 2 LEI). Non può superare i sei mesi, prorogabili a diciotto mesi in caso di particolari difficoltà (art. 79 LEI). La detenzione deve essere proporzionata e è ammessa solo se misure meno vincolanti sono insufficienti.

L'espulsione penale (art. 66a-66d CP)

Deportazione obbligatoria (art. 66a CP)

Dal 1° ottobre 2016, il giudice penale pronuncia l'espulsione obbligatoria dello straniero condannato per alcune infrazioni gravi elencate all'art. 66a cpv. 1 CP. Questo catalogo comprende in particolare omicidio, stupro, rapina, traffico di stupefacenti aggravato e determinate infrazioni alla LEI.

L'espulsione è pronunciata per un periodo compreso tra i cinque e i quindici anni (art. 66a cpv. 1 CP). In caso di recidiva, la durata è di venti anni (art. 66b CP).

La clausola di rigore (art. 66a cpv. 2 CP)

Il giudice può eccezionalmente rinunciare all'espulsione se questa metterebbe lo straniero in una situazione personale grave e gli interessi pubblici dell'espulsione non prevalgono sull'interesse privato di rimanere in Svizzera. Il Tribunale federale applica questa clausola con grande ritegno.

Il principio di non respingimento (art. 25 cpv. 2 Cst., art. 3 CEDH) costituisce un limite assoluto: l'espulsione non può essere eseguita verso uno Stato in cui l'interessato rischia la tortura o trattamenti inumani.

L'espulsione non obbligatoria (art. 66abis CP)

L'art. 66abis CP consente al giudice di pronunciare l'espulsione di uno straniero condannato a una pena o misura per un'infrazione che non figura nel catalogo dell'art. 66a CP, se l'infrazione è stata commessa contro un membro della famiglia.

I diritti del soggetto interessato

Il diritto di essere ascoltati

Prima di ogni decisione di rinvio o espulsione, l'autorità deve garantire il diritto di essere ascoltato (art. 29 cpv. 2 Cst.). Nella procedura penale, l'espulsione è dibattuta nel quadro del processo.

Il principio di non respingimento

L'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale e l'art. 3 CEDH vietano il rinvio verso uno Stato in cui la persona rischia torture, pene o trattamenti inumani o degradanti. L'art. 83 LEI concretizza questo principio previsione che il rinvio non è eseguito se l'esecuzione non è possibile, non è lecita o non può essere ragionevolmente richiesta.

Le vie di ricorso

Contro il rinvio amministrativo, lo straniero può ricorrere presso il tribunale amministrativo cantonale, poi al Tribunale amministrativo federale e eventualmente al Tribunale federale (art. 83 lett. c LTF, con le restrizioni menzionate).

Contro l'espulsione penale, lo straniero può fare appello secondo le norme del CPP, poi ricorrere al Tribunale federale nel quadro del suo ricorso contro la sentenza penale.

Conclusione

Il sistema svizzero di allontanamento è dualistico, con rinvio amministrativo ed espulsione penale. Entrambe le misure sono soggette al principio di proporzionalità e al rispetto del non respingimento. Le vie di ricorso esistono ma devono essere esercitate entro termini stretti.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra il licenziamento e l'espulsione?

Il rimpatrio è una misura amministrativa ordinata dalle autorità migratorie (LEI), mentre l'espulsione è una sanzione penale pronunciata da un giudice penale (art. 66a CP) in caso di condanna per alcuni reati gravi.

L'espulsione penale è automatica?

Sì, per le infrazioni del catalogo di cui all'art.

Possiamo essere rimandati in un paese pericoloso?

No. Il principio di non respingimento (art. 25 comma 2 Cst., art. 3 CEDU) vieta il rimpatrio a uno Stato in cui la persona rischia di subire torture o trattamenti inumani.

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Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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