Diritto generale4 min di lettura2026-04-20

Cosa fare in caso di controversia con l'assicurazione?

Azioni in caso di controversia con l'assicuratore: impugnazione della decisione, ombudsman, procedura giudiziaria e termini secondo il LCA e la legislazione sociale.

Ultimo aggiornamento : 2026-04-20

Azioni

  1. Rimostranza scritta all'assicuratore con richiesta di motivazione
  2. Ombudsman dell'assicurazione: mediazione gratuita (per assicurazioni private)
  3. Procedura giudiziaria: azione in tribunale; per le assicurazioni sociali — procedura speciale (rimostranza, poi tribunale cantonale)

Termini

Per LCA (assicurazioni private): prescrizione di due anni (art. 46 LCA). Per le assicurazioni sociali: rimostranza entro 30 giorni (art. 52 LPGA).

Domande frequenti

A chi rivolgersi in caso di rifiuto dell'assicurazione?

Inizialmente, una protesta scritta presso l'assicurazione. Successivamente, il mediatore ( gratuiti) o il tribunale. Per le assicurazioni sociali, un reclamo formale entro un termine di 30 giorni.

È gratuito il mediatore assicurativo?

Sì, i servizi dell'ombudsman sono gratuiti per l'assicurato. Egli agisce da intermediario tra il cliente e la compagnia assicurativa.

Qual è il termine di prescrizione per le rivendicazioni contro l'assicuratore?

Due anni per le assicurazioni private (art. 46 LCA). Per le assicurazioni sociali, valgono termini specifici. Agire rapidamente dopo il rifiuto.

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Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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