Contributo di mantenimento in Svizzera: calcolo e modifica
Come viene calcolato il contributo di mantenimento per i figli e tra coniugi in Svizzera? Metodi di calcolo e condizioni di modifica.
Ultimo aggiornamento : 2026-01-14
I due tipi di contributo di mantenimento
Il diritto svizzero distingue due contributi di mantenimento:
- Il contributo di mantenimento del figlio (art. 285 CC), che ha la priorita
- Il contributo di mantenimento tra coniugi (art. 125 CC per il post-divorzio, art. 176 CC per la separazione)
Il contributo di mantenimento del figlio (art. 285 CC)
L'art. 285 cpv. 1 CC dispone che il contributo di mantenimento deve corrispondere ai bisogni del figlio, alla situazione e alle risorse dei genitori e alla parte di cure assunte da ciascuno. Comprende tre componenti dalla revisione del 2017:
- Il contributo di accudimento (Betreuungsunterhalt, art. 285 cpv. 2 CC): copre le spese di sostentamento del genitore che si occupa del figlio e che non puo lavorare a tempo pieno.
- I costi diretti del figlio: alimentazione, vestiti, alloggio (parte del figlio), assicurazione malattia, spese scolastiche, tempo libero.
- Il contributo in denaro: la parte finanziaria del genitore non affidatario.
Il metodo di calcolo
Dalla DTF 147 III 265, il Tribunale federale ha unificato il metodo di calcolo: e il metodo in due tappe con ripartizione dell'eccedenza che si applica in tutta la Svizzera.
Tappa 1: Stabilire il minimo vitale di ogni membro della famiglia
Il minimo vitale del diritto esecutivo (art. 93 LEF) serve da base:
- Importo base secondo le norme di impignorabilita: circa 1'200 CHF per una persona sola, 1'700 CHF per una coppia
- Affitto effettivo (parte proporzionale)
- Premio di assicurazione malattia
- Spese di trasporto necessarie
Per il minimo vitale del diritto di famiglia (allargato), si aggiungono:
- Le imposte
- Le spese di custodia (asilo nido, doposcuola)
- I premi di assicurazione complementare
- Un importo forfettario per il tempo libero
Tappa 2: Ripartizione dell'eccedenza
L'eccedenza e la differenza tra i redditi totali della famiglia e i minimi vitali cumulati. E ripartita secondo i seguenti principi:
- Una parte per ogni figlio minorenne (in linea di principio una "testa grande" = 2 parti, un figlio = 1 parte)
- Il saldo tra i genitori secondo le circostanze
Il contributo di mantenimento tra coniugi (art. 125 CC)
L'art. 125 cpv. 1 CC pone il principio: il coniuge che non puo provvedere autonomamente al proprio mantenimento ha diritto a un contributo equo. L'art. 125 cpv. 2 CC elenca i criteri: durata del matrimonio, ripartizione dei compiti durante il matrimonio, eta e salute, formazione e prospettive professionali, redditi e patrimonio.
La modifica del contributo
L'art. 286 cpv. 2 CC (per il figlio) e l'art. 129 cpv. 1 CC (tra coniugi) permettono di chiedere una modifica del contributo se le circostanze cambiano in modo durevole e notevole. Esempi di cambiamenti che giustificano una modifica:
- Perdita involontaria del lavoro
- Invalidita o malattia grave
- Nuovo matrimonio del creditore (tra coniugi)
- Cambiamento significativo dei redditi
- Maggiore eta del figlio
La domanda di modifica si fa con istanza al tribunale competente. L'onere della prova incombe a chi chiede la modifica.
L'esecuzione forzata
In caso di mancato pagamento, il creditore puo ricorrere all'esecuzione forzata (LEF). L'art. 291 CC prevede inoltre che il giudice possa avvertire il debitore e, in caso di inosservanza persistente, ordinare al datore di lavoro di versare direttamente una parte dello stipendio al creditore (avviso ai debitori).
Domande frequenti
Come viene calcolato il contributo di mantenimento per un figlio in Svizzera?
Dalla DTF 147 III 265, si utilizza il metodo in due tappe: calcolo del minimo vitale di ogni membro della famiglia, poi ripartizione dell'eccedenza. I costi diretti del figlio e il contributo di accudimento (art. 285 cpv. 2 CC) sono inclusi.
Si puo far modificare un contributo di mantenimento?
Si, in caso di cambiamento durevole e notevole delle circostanze (art. 286 cpv. 2 CC per il figlio, art. 129 cpv. 1 CC tra coniugi). Bisogna depositare un'istanza al tribunale.
Cosa fare se l'ex-coniuge non paga il contributo?
Potete avviare un'esecuzione forzata (LEF). Il giudice puo anche ordinare al datore di lavoro del debitore di versare direttamente il contributo (avviso ai debitori, art. 291 CC).
Nota della redazione
Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.
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