Diritto di famiglia5 min di lettura2026-04-25

Procedura di divorzio in Svizzera: le tappe principali

Divorzio su richiesta comune o su domanda unilaterale: tappe, termini e condizioni secondo il Codice civile svizzero.

Ultimo aggiornamento : 2026-04-25

Le due vie del divorzio in Svizzera

Il Codice civile svizzero (CC) prevede due procedure di divorzio distinte: il divorzio su richiesta comune (art. 111 e 112 CC) e il divorzio su domanda unilaterale (art. 114 e 115 CC). La scelta della procedura dipende dall'accordo o dal disaccordo dei coniugi.

Il divorzio su richiesta comune con accordo completo (art. 111 CC)

I coniugi possono chiedere congiuntamente il divorzio quando sono d'accordo sul principio del divorzio e sull'insieme dei suoi effetti. Depositano una richiesta comune al tribunale, accompagnata da una convenzione sugli effetti del divorzio (divisione dei beni, assegno alimentare, custodia dei figli, ecc.).

Il giudice sente i coniugi separatamente poi insieme (art. 111 cpv. 1 CC). Verifica che la loro volontà sia libera e consapevole, e che la convenzione sia completa ed equa. Se ritiene che queste condizioni siano soddisfatte, pronuncia il divorzio e ratifica la convenzione. Questa procedura è la più rapida: può concludersi in pochi mesi.

Il divorzio su richiesta comune con accordo parziale (art. 112 CC)

Se i coniugi si accordano sul principio del divorzio ma non su tutti i suoi effetti, possono comunque depositare una richiesta comune. Il giudice decide sui punti controversi (art. 112 cpv. 2 CC). Questa procedura è più lunga poiché necessita di un'istruzione sui punti contestati.

Il divorzio su domanda unilaterale (art. 114 CC)

Un coniuge può chiedere il divorzio unilateralmente dopo due anni di separazione (art. 114 CC). Questo termine di due anni deve essere effettivo e continuo. Il Tribunale federale ha precisato nella DTF 128 III 1 che la vita separata implica una rottura della comunità coniugale, anche sotto lo stesso tetto se gli spazi sono chiaramente separati.

Il divorzio per attentato grave (art. 115 CC)

Prima della scadenza del termine di due anni, un coniuge può chiedere il divorzio se esistono motivi gravi che non gli sono imputabili e che rendono insopportabile il proseguimento del matrimonio. L'art. 115 CC esige motivi gravi: violenza coniugale, dipendenza severa, malattia mentale che rende impossibile la vita comune. Il Tribunale federale interpreta questa disposizione restrittivamente (DTF 127 III 129).

La procedura davanti al tribunale

La competenza

Il tribunale del domicilio di uno dei coniugi è competente (art. 23 CPC in combinazione con le disposizioni cantonali). La procedura è disciplinata dagli art. 274 a 293 CPC (Codice di procedura civile).

Le misure cautelari

Durante la procedura di divorzio, il tribunale può ordinare misure cautelari (art. 276 CPC): attribuzione dell'alloggio, custodia provvisoria dei figli, assegno alimentare provvisorio, divieto di disporre dei beni comuni. Queste misure si applicano per la durata della procedura.

L'audizione dei figli

Quando la coppia ha figli minorenni, il giudice deve in principio sentirli personalmente (art. 298 cpv. 1 CC e art. 314a CC per analogia). Il bene del minore è il criterio determinante per tutte le decisioni che lo riguardano (art. 296 cpv. 1 CC).

Gli effetti del divorzio

La sentenza di divorzio disciplina:

  1. La liquidazione del regime matrimoniale (art. 120 CC): divisione degli acquisti o della comunione dei beni
  2. La previdenza professionale (art. 122 ss CC): divisione degli averi LPP accumulati durante il matrimonio
  3. Il contributo di mantenimento tra coniugi (art. 125 CC): assegno alimentare post-divorzio se le condizioni sono soddisfatte
  4. L'autorità parentale, la custodia e il diritto di visita per i figli (art. 296 ss CC)
  5. Il contributo di mantenimento del figlio (art. 285 CC)

Il divorzio ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza.

Domande frequenti

Quanto dura una procedura di divorzio in Svizzera?

Un divorzio su richiesta comune con accordo completo (art. 111 CC) può concludersi in 2-6 mesi. Un divorzio unilaterale (art. 114 CC) richiede prima 2 anni di separazione, poi la procedura giudiziaria può durare 6-18 mesi.

Si può divorziare senza il consenso dell'altro coniuge?

Sì, dopo due anni di separazione (art. 114 CC) o immediatamente in caso di motivi gravi (art. 115 CC, ad es. violenza). Il consenso dell'altro coniuge non è allora richiesto.

La divisione della previdenza professionale è obbligatoria?

Sì. L'art. 122 CC impone la divisione per metà degli averi di previdenza professionale (2o pilastro) accumulati durante il matrimonio, salvo convenzione contraria ratificata dal giudice.

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Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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