Diritto di famiglia5 min di lettura2026-01-21

Violenza domestica in Svizzera: misure di protezione

Protezione penale, civile e di polizia contro la violenza domestica in Svizzera: art. 28b CC, allontanamento dell'autore e perseguimento d'ufficio.

Ultimo aggiornamento : 2026-01-21

Il quadro giuridico della violenza domestica

La violenza domestica e un fenomeno preso molto seriamente dal diritto svizzero. Diversi strumenti giuridici, di diritto penale, civile e amministrativo, permettono di proteggere le vittime. Dal 1o aprile 2004, i reati commessi in ambito domestico sono in gran parte perseguibili d'ufficio.

I reati perseguibili d'ufficio

I seguenti reati sono perseguibili d'ufficio quando commessi tra coniugi, partner registrati, conviventi (attuali o passati):

  1. Lesioni personali semplici (art. 123 n. 2 cpv. 6 CP)
  2. Vie di fatto ripetute (art. 126 cpv. 2 lett. b CP)
  3. Minacce (art. 180 cpv. 2 CP)
  4. Coazione (art. 181 CP)
  5. Coazione sessuale e violenza carnale (art. 189-190 CP)

Le misure di protezione civile (art. 28b CC)

L'art. 28b CC costituisce un pilastro centrale della protezione contro la violenza domestica. Permette alla vittima di chiedere al giudice:

  1. Il divieto di avvicinamento (art. 28b cpv. 1 n. 1 CC)
  2. Il divieto di frequentare certi luoghi (art. 28b cpv. 1 n. 2 CC)
  3. Il divieto di contatto (art. 28b cpv. 1 n. 3 CC)

Se le parti vivono sotto lo stesso tetto, il giudice puo allontanare l'autore dall'alloggio per una durata determinata (art. 28b cpv. 2 CC).

La sorveglianza elettronica

Dal 1o gennaio 2022, l'art. 28c CC permette al giudice di ordinare la sorveglianza elettronica dell'autore delle violenze mediante un dispositivo di geolocalizzazione (braccialetto elettronico).

Le misure di polizia cantonali

I cantoni hanno adottato leggi che permettono alla polizia di intervenire immediatamente:

  1. Allontanamento immediato dal domicilio: la polizia puo allontanare l'autore dall'alloggio comune per 10-14 giorni secondo i cantoni
  2. Divieto di avvicinamento e di contatto durante questo periodo

L'aiuto alle vittime (LAV)

La legge federale sull'aiuto alle vittime di reati (LAV) garantisce alle vittime di violenza domestica: accoglienza e alloggio d'urgenza, consulenza giuridica gratuita, aiuto finanziario, indennizzo e riparazione morale (art. 19 segg. LAV).

Domande frequenti

La polizia puo allontanare l'autore di violenze dal domicilio?

Si. Le leggi cantonali permettono alla polizia di allontanare immediatamente l'autore per 10-14 giorni. L'art. 28b cpv. 2 CC permette poi al giudice di prolungare l'allontanamento.

Bisogna presentare querela perche la polizia intervenga in caso di violenza coniugale?

No. I principali reati di violenza domestica sono perseguibili d'ufficio (art. 123 n. 2, 126 cpv. 2, 180 cpv. 2 CP). La polizia e il pubblico ministero agiscono senza querela.

Cos'e il braccialetto elettronico per gli autori di violenze?

Dal 2022, l'art. 28c CC permette al giudice di ordinare la sorveglianza elettronica per geolocalizzazione dell'autore di violenze, per garantire il rispetto del divieto di avvicinamento.

Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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