Diffamazione e oltraggio all'onore in diritto svizzero
Injuria, diffamazione, calunnia: le infrazioni contro l'onore e i rimedi secondo il CP e il CC.
Ultimo aggiornamento : 2026-04-25
Le infrazioni contro l'onore
La diffamazione (art. 173 CP): accusare qualcuno di un comportamento disonorevole o di fatti che danneggino la sua reputazione. La calunnia (art. 174 CP): diffamazione sapendo della falsità. L'injuria (art. 177 CP): attacco all'onore senza imputazione di fatti. Tutte sono perseguibili mediante querela (3 mesi). L'autore può provare la verità delle sue affermazioni come difesa (exceptio veritatis, art. 173 cpv. 2 CP). Il ricorso civile (art. 28 CC) permette anche di ottenere risarcimento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra diffamazione e calunnia?
La diffamazione (art. 173 CP) consiste nell'accusare senza sapere se è vera. La calunnia (art. 174 CP) è diffamare sapendo della falsità (reato più grave).
Qual è il termine per presentare querela?
Tre mesi dal conoscimento dell'autore e del fatto (art. 31 CP).
Si può dimostrare la verità come difesa?
Sì. L'art. 173 cpv. 2 CP permette all'imputato di provare la verità delle sue affermazioni o che aveva motivi seri per crederle vere.
Nota della redazione
Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.
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