La forza maggiore in diritto svizzero dei contratti
La forza maggiore in diritto svizzero: definizione, condizioni, conseguenze sull'esecuzione del contratto e distinzione con l'impossibilita sopravvenuta.
Ultimo aggiornamento : 2026-02-28
Definizione giurisprudenziale
Un evento straordinario, imprevedibile e irresistibile che non puo essere impedito con le misure ragionevolmente attendibili. Esempi: catastrofi naturali, guerre, pandemie.
L'impossibilita sopravvenuta (art. 119 CO)
Quando l'esecuzione e divenuta impossibile per circostanze non imputabili al debitore, l'obbligazione si estingue. L'impossibilita deve essere oggettiva e definitiva. La semplice difficolta o il rincaro non costituiscono impossibilita.
La clausula rebus sic stantibus
Quando l'esecuzione resta possibile ma e divenuta eccessivamente onerosa, la dottrina e la giurisprudenza ammettono eccezionalmente l'adattamento o lo scioglimento del contratto. Le condizioni sono rigide.
Le clausole di forza maggiore contrattuali
Le parti possono inserire clausole di forza maggiore nei loro contratti, definendo gli eventi e le loro conseguenze. Offrono una sicurezza giuridica supplementare.
Domande frequenti
La pandemia di COVID-19 costituisce un caso di forza maggiore in diritto svizzero?
Dipende dalle circostanze concrete. Le misure sanitarie ordinate dallo Stato possono costituire un caso di forza maggiore se rendono l'esecuzione oggettivamente impossibile, ma non se la rendono semplicemente piu difficile o costosa.
L'aumento dei prezzi e un caso di forza maggiore?
No. La semplice lievitazione dei costi non costituisce un'impossibilita ai sensi dell'art. 119 CO. In casi estremi, la clausula rebus sic stantibus potrebbe applicarsi.
Il debitore deve pagare danni e interessi in caso di forza maggiore?
No, se l'impossibilita non e imputabile al debitore. L'art. 119 CO estingue l'obbligazione e libera il debitore senza indennita.
Nota della redazione
Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.
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