L'aiuto amministrativo internazionale in Svizzera
L'aiuto amministrativo internazionale della Svizzera: scambio di informazioni fiscali, FINMA, cooperazione con gli organi di vigilanza stranieri.
Ultimo aggiornamento : 2026-04-17
L'aiuto amministrativo internazionale
L'aiuto amministrativo internazionale si distingue dall'aiuto penale in quanto riguarda la cooperazione tra autorità amministrative e non giudiziarie. In Svizzera, riveste un'importanza particolare nei settori fiscale e finanziario.
Lo scambio di informazioni fiscali
La Svizzera ha notevolmente ampliato la sua cooperazione fiscale internazionale negli ultimi anni:
Lo scambio su richiesta: sulla base delle convenzioni per l'eliminazione della doppia imposizione (CDI) e della Convenzione sull'aiuto amministrativo reciproco in materia fiscale, la Svizzera trasmette informazioni fiscali agli Stati partner su richiesta. La legge sull'aiuto amministrativo fiscale (LAAF) regola il procedimento.
Lo scambio automatico di informazioni (SAI): dal 2017, la Svizzera scambia automaticamente le informazioni sui conti finanziari con un numero crescente di partner, conformemente alla norma comune di rivelazione (NCR) dell'OCSE.
La cooperazione della FINMA
L'Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari (FINMA) collabora con i suoi omologhi stranieri in materia di sorveglianza dei mercati finanziari. L'art. 42 LLFIN regola la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico a autorità di sorveglianza estere.
Le condizioni dell'aiuto amministrativo
L'aiuto amministrativo è soggetto a determinate condizioni:
- Il principio della specialità (le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi indicati)
- La rispettosa protezione dei dati
- Il consenso della persona interessata o l'esistenza di una base giuridica
- La reciprocità
I diritti delle persone interessate
Le persone le cui informazioni vengono trasmesse nel quadro dell'aiuto amministrativo hanno il diritto di essere informati e di ricorrere presso la Corte federale amministrativa (CFA).
Domande frequenti
La Svizzera scambia automaticamente dati fiscali?
Sì, dal 2017. Lo scambio automatico di informazioni (SAI) si applica con un numero crescente di paesi partner secondo il standard dell'OCSE.
Qual è la differenza tra assistenza giudiziaria penale e amministrativa?
L'aiuto giudiziario riguarda la cooperazione tra autorità giudiziarie per la persecuzione di reati. L'aiuto amministrativo riguarda la cooperazione tra autorità di vigilanza (fiscali, finanziarie, ecc.).
Può la FINMA trasmettere informazioni ad autorità straniere?
Sì. L'art. 42 LFIMA consente la trasmissione di informazioni non pubbliche a autorità di vigilanza straniere, sotto determinate condizioni.
Nota della redazione
Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.
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