Il regime matrimoniale in Svizzera
Partecipazione agli acquisti, comunione dei beni, separazione dei beni: i tre regimi matrimoniali del Codice civile svizzero.
Ultimo aggiornamento : 2026-01-17
I tre regimi matrimoniali svizzeri
Il Codice civile svizzero prevede tre regimi matrimoniali (art. 181 segg. CC). Il regime legale ordinario, che si applica in assenza di contratto matrimoniale, e la partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC). I coniugi possono scegliere un altro regime mediante contratto matrimoniale: la comunione dei beni (art. 221 segg. CC) o la separazione dei beni (art. 247 segg. CC).
La partecipazione agli acquisti (art. 196-220 CC)
Questo regime, che si applica alla grande maggioranza delle coppie in Svizzera, distingue quattro masse di beni:
I beni propri di ogni coniuge (art. 198 CC):
- I beni che gli appartenevano prima del matrimonio
- I beni ricevuti per successione o donazione durante il matrimonio
- I beni ad uso strettamente personale
- Le indennita per torto morale
Gli acquisti di ogni coniuge (art. 197 CC):
- Il prodotto del lavoro (stipendio, redditi professionali)
- I redditi dei beni propri (interessi, affitti)
- Le prestazioni di assicurazione sociale o di previdenza
Durante il matrimonio, ogni coniuge amministra e utilizza i propri beni propri e i propri acquisti in modo indipendente (art. 201 CC). Lo scioglimento del regime (per divorzio o decesso) comporta la liquidazione: ogni coniuge riprende i propri beni propri e ha diritto alla meta degli acquisti netti dell'altro (art. 215 cpv. 1 CC).
La comunione dei beni (art. 221-246 CC)
In questo regime convenzionale, i beni dei coniugi sono in linea di principio riuniti in una massa comune (art. 222 CC). La comunione dei beni comprende i redditi e i beni acquisiti durante il matrimonio.
La separazione dei beni (art. 247-251 CC)
Questo regime e il piu semplice: ogni coniuge conserva la proprieta, l'amministrazione e il godimento dei propri beni (art. 247 CC). Non vi e massa comune.
Il contratto matrimoniale
Il contratto matrimoniale e lo strumento mediante il quale i coniugi scelgono un regime matrimoniale diverso da quello legale o modificano le regole applicabili (art. 182 CC). Deve essere stipulato in forma autentica davanti a un notaio (art. 184 cpv. 1 CC).
La liquidazione in caso di divorzio
In caso di divorzio, la liquidazione del regime matrimoniale e una tappa centrale. Comprende: identificazione e valutazione dei beni, calcolo del beneficio di ogni coniuge (acquisti meno debiti, art. 210 CC), divisione (ogni coniuge ha diritto alla meta del beneficio dell'altro, art. 215 cpv. 1 CC), e le ricompense (art. 209 CC).
Domande frequenti
Qual e il regime matrimoniale per difetto in Svizzera?
La partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC). Si applica automaticamente se i coniugi non hanno stipulato un contratto matrimoniale davanti al notaio.
Serve un notaio per un contratto matrimoniale in Svizzera?
Si. L'art. 184 cpv. 1 CC esige la forma autentica (atto notarile). Un contratto matrimoniale redatto senza notaio e nullo.
Come vengono divisi i beni in caso di divorzio?
In regime di partecipazione agli acquisti, ogni coniuge riprende i propri beni propri e ha diritto alla meta degli acquisti netti dell'altro (art. 215 CC). Lo stipendio risparmiato durante il matrimonio e un acquisto.
Nota della redazione
Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.
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