Diritto dei contratti4 min di lettura2026-02-25

Messa in mora in Svizzera: forma ed effetti

La messa in mora in diritto svizzero: condizioni, forma, conseguenze giuridiche e casi in cui e automatica secondo gli art. 102 segg. CO.

Ultimo aggiornamento : 2026-02-25

Le condizioni della mora (art. 102 CO)

L'obbligazione deve essere esigibile. Secondo l'art. 102 cpv. 1 CO, quando non vi e un termine fisso, il debitore e messo in mora da un'interpellazione del creditore. La mora interviene automaticamente quando un termine e stato fissato di comune accordo (art. 102 cpv. 2 CO).

La forma

Il diritto svizzero non impone alcuna forma particolare. Puo essere fatta per iscritto, oralmente o per atto concludente. L'invio per raccomandata e raccomandato per ragioni probatorie.

Gli effetti

Interessi moratori (art. 104 CO)

5% annuo per le obbligazioni pecuniarie.

Responsabilita aggravata (art. 103 CO)

Il debitore risponde anche del caso fortuito.

Messa in mora e fissazione di termine

Bisogna distinguere la messa in mora (art. 102 CO) dalla fissazione di un termine supplementare (art. 107 CO). La messa in mora constata il ritardo. La fissazione del termine e una tappa ulteriore necessaria per la risoluzione del contratto.

Domande frequenti

La messa in mora deve essere inviata per raccomandata?

Il diritto svizzero non impone alcuna forma particolare. Tuttavia, l'invio per raccomandata e raccomandato per ragioni probatorie.

Gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora?

Si. L'art. 104 cpv. 1 CO prevede interessi moratori del 5% annuo non appena il debitore e in mora per un'obbligazione pecuniaria.

Bisogna sempre inviare una messa in mora?

No. Quando un termine e stato fissato di comune accordo, la mora interviene automaticamente alla scadenza secondo l'art. 102 cpv. 2 CO.

Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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