Diritto del lavoro5 min di lettura2026-02-25

Assicurazione incidenti (LAI) in Svizzera: copertura e prestazioni

Guida completa dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAI) in Svizzera: infortuni professionali e non professionali (art. 6-8 LAI), indennità giornaliere, pensioni di invalidità e prestazioni ai superstiti.

Ultimo aggiornamento : 2026-02-25

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in Svizzera (LAA)

La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAA) istituisce un sistema di assicurazione obbligatoria che copre i lavoratori salariati contro le conseguenze economiche degli infortuni e delle malattie professionali. Questo sistema costituisce una colonna portante della sicurezza sociale svizzera.

L'assicurazione obbligatoria (art. 1a LAA)

Secondo l'art. 1a LAA, tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni. L'obbligo di assicurazione nasce dal primo giorno di lavoro, compresa la fase di prova. L'impiegatore è tenuto a stipulare l'assicurazione e ad assumersi le quote per gli infortuni professionali.

I lavoratori occupati almeno otto ore alla settimana presso lo stesso impiegatore sono inoltre assicurati contro gli infortuni non professionali (art. 7 cpv. 1 LAA). Coloro che lavorano meno di otto ore sono coperti solo per gli infortuni professionali e quelli avvenuti durante il tragitto tra la residenza e luogo di lavoro.

Infortuni professionali e non professionali (art. 6-8 LAA)

L'art. 6 LAA definisce l'ambito d'applicazione: l'assicurazione copre gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali. L'art. 7 LAA specifica che gli infortuni non professionali sono tutti gli infortuni che non sono infortuni professionali, compresi quelli avvenuti durante i passatempi e lo sport.

Le malattie professionali (art. 9 LAA) sono quelle causate esclusivamente o prevalentemente dall'esercizio dell'attività professionale. Un elenco delle sostanze nocive e delle malattie riconosciute è contenuto nel regolamento sull'assicurazione contro gli infortuni (OLAA).

L'aliquota giornaliera (art. 15-17 LAA)

L'aliquota giornaliera viene versata dal terzo giorno successivo all'infortunio (art. 16 cpv. 2 LAA). Corrisponde a 80% del reddito assicurato (art. 17 cpv. 1 LAA), con un reddito massimo assicurato attualmente fissato a CHF 148'200 all'anno.

Punti importanti:

  1. L'impiegatore paga lo stipendio del giorno dell'infortunio e dei due giorni successivi (art. 324a CO)
  2. L'aliquota viene versata fino alla guarigione completa, l'assegnazione di una pensione di invalidità o il decesso dell'assicurato
  3. L'aliquota non è soggetta alle quote AVS/AI/APG

La pensione di invalidità (art. 18-20 LAA)

Se l'infortunio comporta un'invalidità permanente, l'assicurato ha diritto a una pensione di invalidità (art. 18 LAA). La pensione corrisponde a 80% del reddito assicurato moltiplicato per il tasso d'invalidità. Ad esempio, un'invalidezza del 50% dà diritto a una pensione del 40% del reddito assicurato.

L'art. 19 LAA specifica che il diritto alla pensione nasce quando non si può più attendere dall'andamento del trattamento medico un miglioramento sensibile dello stato di salute. In caso di invalidità parziale, l'aliquota per lesione all'integrità (art. 24-25 LAA) può essere aggiunta alla pensione.

Le prestazioni ai superstiti (art. 28-33 LAA)

In caso di decesso dell'assicurato a seguito dell'infortunio, i superstiti hanno diritto a delle pensioni:

  1. Pensione vedovile : 40% del reddito assicurato (art. 29 LAA)
  2. Pensione orfana : 15% del reddito assicurato per ogni figlio (art. 30 LAA)
  3. Il totale delle pensioni non può superare il 70% del reddito assicurato (art. 31 LAA)
  4. Viene inoltre versata un'indennità per spese funebri (art. 28 LAA)

Il finanziamento

Le quote dell'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico integrale dell'impiegatore. Le quote dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono di solito a carico del lavoratore, anche se molte convenzioni collettive prevedono una copertura parziale o totale da parte dell'impiegatore.

Domande frequenti

Chi è assicurato contro gli incidenti non professionali in Svizzera?

Solo i lavoratori occupati almeno otto ore a settimana presso lo stesso datore di lavoro sono assicurati contro gli incidenti non professionali (art. 7 cpv. 1 LAA). Gli altri sono coperti solo per gli incidenti professionali e gli incidenti di percorrenza.

Qual è l'importo dell'indennità giornaliera LAA?

L'indennità giornaliera corrisponde al 80% del guadagno assicurato (art. 17 cpv. 1 LAA). Viene versata a partire dal terzo giorno successivo all'incidente. Il massimo guadagno assicurato è attualmente di 148.200 CHF annui.

Chi paga le quote dell'assicurazione incidenti?

Le quote per gli incidenti professionali sono a carico integrale dell'impiegatore. Le quote per gli incidenti non professionali sono in principio a carico del lavoratore, salvo convenzione collettiva più favorevole.

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Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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