Diritto del lavoro5 min di lettura2026-02-06

Il contratto di lavoro svizzero: le clausole da verificare

Clausole essenziali e clausole a rischio in un contratto di lavoro svizzero: periodo di prova, ore supplementari, non concorrenza secondo il CO.

Ultimo aggiornamento : 2026-02-06

La forma del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro individuale non e in linea di principio soggetto ad alcuna forma particolare (art. 320 cpv. 1 CO). Puo essere concluso oralmente, per iscritto o anche tacitamente. Tuttavia, la forma scritta e vivamente raccomandata.

Le clausole essenziali da verificare

Il tasso di attivita e la durata del lavoro

Il contratto deve precisare il tasso di attivita e la durata settimanale. La durata massima e fissata dall'art. 9 LL: 45 ore per impiegati d'ufficio, 50 ore per gli altri.

Il salario

Il contratto deve stipulare il salario lordo (art. 322 CO). La tredicesima mensilita non e obbligatoria in Svizzera.

Il periodo di prova

L'art. 335b cpv. 1 CO fissa il periodo di prova legale a un mese. Il contratto puo prolungarlo fino a tre mesi massimo.

Le ore supplementari

L'art. 321c cpv. 3 CO prevede un supplemento del 25%, ma il contratto puo escluderlo per accordo scritto. Le clausole "ore supplementari incluse nel salario" sono ammesse solo a condizioni restrittive (DTF 124 III 469).

Le vacanze

L'art. 329a cpv. 1 CO garantisce un minimo di quattro settimane di vacanze all'anno (cinque settimane fino ai 20 anni compiuti).

La clausola di non concorrenza

La clausola di non concorrenza (art. 340 segg. CO) e valida solo se convenuta per iscritto e limitata ragionevolmente quanto al luogo, al tempo (max. 3 anni) e al genere di affari.

Le disposizioni imperative

L'art. 361 CO enumera le disposizioni inderogabili. L'art. 362 CO elenca quelle modificabili solo in favore del lavoratore. Ogni clausola contrattuale contraria a una disposizione imperativa e nulla.

Domande frequenti

Il periodo di prova puo superare un mese in Svizzera?

Si, il contratto puo prevedere un periodo di prova fino a tre mesi massimo (art. 335b cpv. 2 CO). Oltre tre mesi, la clausola e nulla. Il prolungamento deve essere convenuto per iscritto.

La tredicesima mensilita e obbligatoria?

No. La tredicesima e dovuta solo se prevista dal contratto o da un CCL. Se qualificata come gratifica (art. 322d CO), puo in linea di principio essere soppressa, salvo versamento regolare.

Un contratto di lavoro orale e valido?

Si. L'art. 320 cpv. 1 CO non esige alcuna forma particolare. Tuttavia, alcune clausole (periodo di prova prolungato, non concorrenza) devono essere scritte per essere valide.

Nota della redazione

Questo articolo è fornito a scopo informativo generale sul diritto svizzero. Non costituisce consulenza legale e non sostituisce la consulenza di un professionista.

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